COMUNE DI
CIVITANOVA DEL SANNIO
( Provincia di Isernia )
STATUTO COMUNALE
(Art. 59, comma 1 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142)
Approvato con deliberazioni consiliari n. 35 del 02.09.1991 e n. 43 del 25.10.1991
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ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 - Principi fondamentali
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Programmazione e
forme di cooperazione
Art. 4 - Territorio e sede
comunale
Art. 5 - Albo pretorio
Art. 6 - Denominazione
PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Titolo I - ORGANI ELETTIVI
Art. 7 - Organi
Art. 8 - Consiglio Comunale
Art. 9 - Competenza ed attribuzioni
Art. 10 - Sessioni e convocazioni
Art. 11 - Commissioni
Art. 12 - Attribuzioni delle commissioni
Art. 13 - Consiglieri
Art. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 15 - Gruppi consiliari
Art. 16 - Giunta Comunale
Art. 17 - Nomina e prerogative
Art. 18 - Composizione
Art. 19 - Funzionamento della Giunta
Art. 20 - Attribuzioni
Art. 21 - Deliberazioni degli organi
collegiali
Art. 22 - Sindaco
Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione
Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza
Art. 25 - Attribuzioni di organizzazione
Art. 26 - Vicesindaco
Titolo II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
CAPO I - Segretario Comunale
Art. 27 - Principi e criteri fondamentali
di gestione
Art. 28 - Attribuzioni gestionali
Art. 29 - Attribuzioni consultive
Art. 30 - Attribuzioni di sovrintendenza
- Direzione - Coordinamento
Art. 31 - Attribuzioni di legalità
e garanzia
Art.31/A - Vice Segretario
Art.31/B – Difensore Civico
CAPO II - Uffici
Art. 32 - Principi strutturali ed organizzativi
Art. 33 - Struttura
Art. 34 - Personale
Titolo III - SERVIZI
Art. 35 - Forme di gestione
Art. 36 - Gestione in economia
Art. 37 - Azienda speciale
Art. 38 - Istituzioni
Art. 39 - Il consiglio di amministrazione
Art. 40- Il presidente
Art. 41 - Il direttore
Art. 42 - Nomina e revoca
Art. 43 - Gestione associata dei servizi e delle
funzioni
Titolo IV - CONTROLLO INTERNO
Art. 44 - Principi e criteri
Art. 45 - Revisore del conto
Art. 46 - Controllo di gestione
PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
Titolo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
CAPO I - Organizzazione territoriale
Art. 47 - Organizzazione sovracomunale
CAPO II - Forme collaborative
Art. 48 - Principio di cooperazione
Art. 49 - Convenzioni
Art. 50 - Consorzi
Art. 51 - Unione di Comuni
Art. 52 - Accordi di programma
Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 53 - Partecipazione
CAPO I - Iniziativa politica ed amministrativa
Art. 54 - Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 55 - Petizioni
Art. 56 - Proposte
CAPO II - Associazionismo e partecipazione
Art. 57 - Principi generali
Art. 58 - Associazioni
Art. 59 - Organismi di partecipazione
Art. 60 - Incentivazione
Art. 61 - Partecipazione alle commissioni
CAPO III - Referendum - Diritti di accesso
Art. 62 - Referendum
Art. 63 - Effetti del referendum
Art. 64 - Diritti di accesso
Art. 65 - Diritto di informazione
Titolo III - FUNZIONE NORMATIVA
Art. 66 - Statuto
Art. 67 - Regolamenti
Art. 68 - Adeguamento delle fonti normative comunali
a leggi sopravvenute
Art. 69 - Ordinanze
Art. 70 - Norme transitorie e finali
STATUTO COMUNALE
ELEMENTI COSTITUTIVI
ART. 1
Principi generali
1. Il Comune di Civitanova del Sannio è ente autonomo locale
il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della
Costituzione e della Legge Generale dello Stato.
2. L'autogoverno del Comune si realizza con i poteri e
gli istituti di cui al presente Statuto.-
ART. 2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale
ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli
obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione
con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei
cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione.-
3. La sfera del governo del Comune è costituita
dall'ambiente territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria attività ai seguenti
criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali
esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica,
pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo
economico e di cooperazione;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato
di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività
delle organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali,
storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla
collettività una migliore qualifica della vita.
ART. 3
Programmazione e forma di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando
il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Molise, e degli altri
enti minori, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche,
sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e
con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione,
complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di
autonomia.
4. Al fine di perseguire una migliore qualità di servizi,
il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.
5. Nell'ambito del servizio di assistenza agli anziani,
il Comune potrà costituire una Consulta Comunale per gli anziani,
con il compito di esprimere pareri ed avanzare proposte riguardanti gli
anziani. La Consulta opererà in osservanza dell'apposito regolamento.
ART. 4
Territorio e sede comunale
1. La circoscrizione del Comune è costituita da un
centro urbano e da agglomerati, storicamente riconosciuti dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 55,92 e
confina con i Comuni di: Sessano del Molise - Pescolanciano - Chiauci -
Pietrabbondante - Schiavi d'Abruzzo - Salcito - Bagnoli del Trigno - Duronia
- Frosolone - Poggio Sannita.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel
centro urbano che è capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella
sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze,
il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria
sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni
o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio.
ART. 5
Albo pretorio
1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito
spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti
ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità
e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al
1° comma avvalendosi di un dipendente comunale e, su attestazione di
questo ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
ART. 6
Denominazione
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome
"CIVITANOVA DEL SANNIO".-
PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
ORGANI ELETTIVI
ART. 7
Organi
1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta
ed il Sindaco.-
ART. 8
Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità,
determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge,
ha autonomia organizzativa e funzionale.-
ART. 9
Competenze ed attribuzioni
1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le
competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi
ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti
nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi
di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare
il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo
e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione
provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione
degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione
delle risorse e degli strumenti necessari alla azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.-
ART. 10
Sessioni e convocazioni
1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni
ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie
le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni previste
dall'art. 32/2 lettera b) della legge 142/90.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula
l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
4. Le votazioni hanno luogo in forma palese, salvo i casi in
cui il Consiglio decida di procedere in forma segreta ed in quelli previsti
dal comma 2 dell'art. 21.
5. Le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono
la maggioranza assoluta dei votanti. Per l'approvazione del bilancio preventivo
e consuntivo, nonchè per quelle di costituzione dei mutui, é
richiesta, invece, la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
6. Gli adempimenti previsti dal 3° comma, in caso di
dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal
Vice Sindaco.
ART. 11
Commissioni
1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno
commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie
di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del
criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza
plurima o per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare
ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari
e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame
di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli
Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.-
ART. 12
Attribuzioni delle commissioni
1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame
preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire
il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso. 2.
Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è
l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale
individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio
delle seguenti attribuzioni:
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di
deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative
sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù
di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi,
indagini, ricerche ed elaborazione di proposte;
- le commissioni sono presiedute dal Sindaco o suo delegato.
ART. 13
Consiglieri
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono
regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla
quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da
chi ha riportato il maggior numero dei voti addizionando ai voti di lista
i voti di preferenza.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate
al Consiglio, che provvede alla surroga entro 20 giorni. Le dimissioni
sono irrevocabili, non necessitano della presa d'atto e diventano efficaci
una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione.
ART. 14
Diritti e doveri dei consiglieri
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto
di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge,
sono disciplinati dal regolamento.
2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio
nel territorio comunale.-
ART. 15
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo
quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario
Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more di designazione,
i capi gruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta,
che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei
capi gruppo e le relative attribuzioni.
3. la comunicazione delle deliberazioni, da effettuarsi
ai capi gruppo ai sensi dell'art. 45, comma 3 della legge 8 giugno 1990,
n. 142 verrà eseguita presso la sede comunale.
ART. 16
Giunta Comunale
1. La Giunta è l'organo di governo del Comune, collabora
con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della
collegialità, trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi
generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio
Comunale.-
ART. 17
Nomine e prerogative
1. Gli assessori vengono prescelti e nominati dal Sindaco
il quale individua fra essi il Vice Sindaco dandone comunicazione al Consiglio
nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità,
la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti
della decadenza e della revoca sono disciplinate dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal
comma 2°, non possono contemporaneamente far parte della Giunta, il
coniuge, gli ascendenti, i parti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. In caso di dimissioni, impedimento permane, rimozione,
decadenza o recesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento
del Consiglio.
Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione
del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le
funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
ART. 18
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco
e da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) assessori, compreso
il Vice Sindaco.
2. N. 2 Assessori potranno essere nominati tra cittadini
non consiglieri, purchè eleggibili ed in possesso di documentati
requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto
di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
ART. 19
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco
che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti
dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento
sono stabilite dalla Giunta stessa.
ART. 20
Attribuzioni
1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di
amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità,
nonchè tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati
da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con
provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica gli scopi e gli
obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi
gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed
esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
ART. 21
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento
della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli
sui contrari, salvo maggioranza e speciali previste espressamente dalle
leggi e dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con
votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni
concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale
fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona
o sulla valutazione dell'azione da questi scolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari
sono pubbliche. nel caso debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamento
su "persone" il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta
privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di
deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute
del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo
le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario
Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di
incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea
da un componente del collegio nominato dal presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e
dal Segretario.-
ART. 22
Sindaco
1. Il Sindaco è il capo del Governo locale ed in
tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza
e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e
controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali
esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione,
i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio
di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate
dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione,
di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
ART. 23
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività
politico - amministrativa del Comune;
c) coordina l'attività dei singoli assessori;
d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti
l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame
della Giunta;
e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli
indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa
di tutti gli uffici e servizi;
f) ha facoltà di delega;
g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma
con tutti i soggetti pubblici previsti o dalla legge;
h) può concludere accordi con i soggetti interessati al
fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
l) adotta ordinanze ordinarie;
m) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati
dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario
Comunale;
n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici,
dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la Giunta;
o) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori, trasmettendo
copia del provvedimento al Segretario e comunicandolo al Consiglio nella
prima seduta utile.-
ART. 24
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni
ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale,
indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre l'acquisizione degli atti, documenti ed
informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società
per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle
stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
e) collabora con il revisore dei Conti del Comune per definire
le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle
istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici,
servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al
Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati
dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla
Giunta.-
ART. 25
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute
e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi
del regolamento;
b) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari,
secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli
organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei
limiti previsti dalle leggi;
d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o
informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze
ed attribuzioni ad uno o più assessori (e/o a consiglieri comunali),
f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non
rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori ed al Segretario Comunale;
g) risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni
e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.-
ART. 26
Vicesindaco
1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza
o di impedimento temporaneo di quest'ultimo, nonchè nel caso di
sospensione dell'esercizio della funzione.
2. Nell'ipotesi di simultanea assenza o impedimento del
Sindaco o del Vicesindaco, le funzioni vengono svolte dall’assessore più
anziano d’età.-
TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE
ART. 27
Principi e criteri fondamentali di gestione
1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio
della destinazione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione
di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale, che
l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio,
in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco,
dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati
nel presente Statuto.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che
ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo
burocratico che assicura la direzione tecnico - amministrativa degli uffici
e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita
l'attività di sua competenza con potestà i iniziativa ed
autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità
di risultati. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che
ne riferisce alla Giunta.
4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere
gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità
e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.-
ART. 28
Attribuzioni gestionali
1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione,
anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative
e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi,
nonchè degli atti che sono espressione di discrezionalità
tecnica.
2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni
di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi
elettivi;
b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione
degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei
criteri adottati con deliberazioni di Giunta;
d) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti,
anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
e) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed
emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti
e necessari per la esecuzione delle deliberazioni nonché di quelli
attribuitigli dalle disposizioni vigenti;
f) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività
degli uffici e del personale ad essi preposti.
ART. 29
Funzioni ed attribuzioni consultive
1. Il Segretario, fermo restando le competenze di cui all'art.
51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 al fine di perseguire gli obiettivi
ed i programmi dell'Amministrazione e nel rispetto delle direttive del
Sindaco svolge funzioni di collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento,
direzione complessiva, vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento
dell'Ente presso cui presta servizio e concorre all'imparzialità
della azione amministrativa.
2. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti
e di assistenza alle riunioni degli organi dell'Ente e ne cura la verbalizzazione.
3. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni
di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli
Assessori ed ai singoli consiglieri.
4. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge
sulle proposte di provvedimenti deliberativi.
5. Al Segretario, in relazione alle attribuzioni di funzioni
previste dalla citata legge n. 142 del 1990 e dalle norme sulla dirigenza
statale, nonchè da altre norme legislative, statutarie e regolamentari,
compete:
a) la responsabilità della fase istruttoria dell'attività
amministrativa dell'Ente;
b) promuove l'attuazione dei provvedimenti;
c) il potere di organizzazione in materia di gare, procedure
d'appalto, concorsi;
d) la potestà di rogare contratti ed autenticare scritture
private ed atti unilaterali nei quali l'Ente è parte, ha interesse
o è destinatario;
e) la funzione certificativa, le iniziative atte ad assicurare
la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti, nonchè
le informazioni sull'attività dell'Ente ed il migliore utilizzo
dei servizi nell'interesse del cittadino;
f) l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna
per le esplicazioni delle proprie competenze;
6. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni
si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.
7. In coerenza con gli obiettivi, programmi
e direttive di cui al comma 1, il Segretario
svolge attività di carattere organizzatorio e provvedimentale.
L'istruttoria delle deliberazioni si conclude con il parere.-
ART. 30
Attribuzione di sovraintendenza - Direzione - Coordinamento.
1. Il Segretario Comunale esercita funzioni di impulso,
coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Propone le missioni, le prestazioni straordinarie, ed
autorizza i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle
norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con
l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata
inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti
disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura
nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.-
ART. 31
Attribuzioni di legalità e garanzia
1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali,
delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione
delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione
delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione
di sfiducia.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato
regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del dipendente comunale,
l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti
ed atti dell'Ente.-
ART. 31/A
Vice – Segretario
1. E’ istituita la figura del Vice Segretario per coadiuvare il
Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza od impedimento.
2. Con apposito regolamento viene stabilita la nomina e le funzioni.
ART. 31/B
Difensore Civico
Attribuzioni
1. A garanzia dell’imparzialità e
del buon andamento dell’Amministrazione comunale
è istituito l’ufficio individuale del Difensore civico.
2. Il Difensore civico svolge le seguenti funzioni:
a) raccoglie e verifica le segnalazioni di cittadini , ovvero
di Enti ed Associazioni in ordine
ad eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’Amministrazione
e le trasmette agli uffici competenti;
b) propone interventi finalizzati a rimuovere
i fattori strutturali, organizzativi, tecnici e
professionali che limitano l’esercizio dei diritti previsti dalla
legge.
3. Il difensore civico ha diritto
di ottenere dagli uffici
del Comune , degli Enti e
delle aziende dipendenti copia di atti e documenti , nonché
ogni notizia connessa alla questione trattata.
4. Il funzionario che impedisca
o ritardi l’espletamento delle funzioni del
Difensore
civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle
norme vigenti.
Nomina
1. Il Difensore civico è
scelto dal Consiglio comunale, a scrutinio
segreto, con la
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Se dopo due votazioni, espletate in
sedute successive, nessun candidato ottiene
la predetta maggioranza, si procede ad ulteriore votazione ed è
proclamato eletto chi riporta la maggioranza assoluta di voti dei
consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Difensore civico, prima di assumere le funzioni,
presta giuramento davanti al Sindaco con la formula di rito.
4. Il Consiglio comunale è convocato
almeno novanta giorni prima della scadenza del
mandato del Difensore civico per la nomina del successore. In caso di vacanza
dell’incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni.
In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato
entro trenta giorni dall’approvazione del regolamento di cui
all’art. 61 del presente Statuto.
Requisiti
1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini che,
per preparazione ed esperienza , diano la
massima garanzia di indipendenza , obiettività,
serenità di giudizio, imparzialità, competenza giuridico
- amministrativa e riconosciuta moralità.
2. Non possono essere nominati:
a) coloro che sono ineleggibili o incompatibili alla carica di consigliere
comunale;
b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e
comunali;
c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;
d) gli amministratori di Enti o azienda dipendente dal
Comune, della Comunità Montana e
della USL;
e) coloro che hanno incarichi direttivi
o esecutivi in sedi di partito politico
o di
organizzazioni sindacali di categoria;
f) i candidati compreso nelle liste dell’ultima consultazione elettorale
amministrativa.
Durata in carica, decadenza e revoca
1. Le funzioni di Difensore civico hanno una durata pari a quella del
Consiglio comunale.
2. In caso di perdita dei predetti
requisiti, la decadenza è pronunciata
dal Consiglio
comunale, d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune,
decorso il termine di dieci giorni dalla data assegnata all’interessato
per le controdeduzioni.
3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi
e comprovati motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, con voto
segreto del Consiglio comunale adottato con le stesse modalità con
cui è stato eletto.
Sede. Dotazione organica, indennità
1. L’ufficio del Difensore civico ha sede presso la casa comunale.
2. Al Difensore civico compete un’indennità di carica nella
misura stabilita dal Consiglio
Comunale.
Rapporti con gli organi comunali
1. Il Difensore civico , oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini
che ne abbiano provocato
l’azione, invia:
a) relazioni dettagliate al Sindaco su
argomenti di rilievo o nei casi in
cui ritenga di
riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte
degli uffici e nell’espletamento dei servizi,
b) relazione annuale, entro il 31 marzo
di ogni anno, al Consiglio comunale, sull’attività
svolta nel precedente anno solare.
Modalità e procedure d’intervento
1. Il regolamento disciplina l’organizzazione
dell’ufficio, le modalità e
le procedure
d’intervento del Difensore civico.
CAPO II
UFFICI
ART. 32
Principi strutturali ed organizzativi
1. L'Amministrazione del Comune sia attua mediante un'attività
per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti,
bensì per progetti obiettivi e per programmi;
b) analisi ed individuazione delle produttività e dei
carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività
svolta da ciascun elemento dell'appartato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata
all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella
divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del
personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di
organizzazione e di gestione della struttura interna.
ART. 33
Struttura
1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i
fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è
articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente
al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
ART. 34
Personale
1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni
del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione,
la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi
dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del
personale disciplina in particolare:
a) struttura organizzativo - funzionale;
b) dotazione organica;
c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d) diritti, doveri e sanzioni;
e) modalità organizzative della commissione di disciplina.-
TITOLO III
SERVIZI
ART. 35
Forme di gestione
1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della
comunità, obiettivi a scopi di rilevanza sociale, promozione dello
sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta
attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche
con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio
deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme
di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi la comparazione avverrà tra la
gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in
appalto o in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata
mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
4. Nell'organizzazione dei servizi, devono essere, comunque,
assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli
utenti.
5. Nella società per azioni a prevalente capitale
pubblico, il Comune dovrà valutare la possibilità della partecipazione
di soggetti pubblici di imprese private e di società cooperative.
6. Nella disciplina della istituzione, il Comune dovrà
prevedere la possibilità di raccordi e convenzioni con le associazioni
di volontariato e le cooperative sociali.
Il Consiglio Comunale delega alla Comunità Montana l'organizzazione
e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione
comunale non consente di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.-
ART. 36
Gestione in economia
1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia
sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.-
ART. 37
Azienda speciale
1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative
e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la
gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento di aziende speciali
sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni
approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente sono
nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che
abbaino i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate
esperienze di amministrazione.-
ART. 38
Istituzione
1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali,
che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni
mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina
dell'organizzazione e dell'attività della istituzione e previa redazione
di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei
servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili,
compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina,
altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo
dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale,
l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica
dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale
assunto con rapporto di diritti privato, nonchè a collaborazioni
ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio
Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del
bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione,
il Presidente e il Direttore.-
ART. 39
Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione ed il presidente della
istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno,
anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano
i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze
di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori
requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione
giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonchè
le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti
di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
1. Il presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione,
vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in casso di necessità
ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella
prima seduta del consiglio di amministrazione.
ART. 41
Il direttore
1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta
con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è
il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi,
adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi
e delle decisioni degli organi delle istituzioni.-
ART. 42
Nomina e revoca
1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati
dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base, di un documento,
corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi
da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei
consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune
almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere
revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati,
dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.-
ART. 43
Gestione associata dei servizi e delle funzioni
Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la Provincia per
promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra
quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi,
alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.-
TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO
ART. 44
Principi e criteri
1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli
altri documenti contabili, dovranno favorire una lettura per programmi
ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario
e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia
dell'azione del Comune.
2.L'attività di revisione potrà comportare proposte
al Consiglio Comunale in materia di gestione economico - finanziaria dell'Ente.
E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti
specifici pareri proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici
della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo
all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi
e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni
di controllo, di impulso, si proposta e di garanzia, con l'osservanza della
legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società
per azioni e del presente statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme
e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale
tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli
uffici dell'Ente.-
ART. 45
Revisore del conto
1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti
dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli
di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere
comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla
stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause
di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità
ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento
le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili,
le norme del codice civile relative ai Sindaci della S.p.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità
e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso
agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
4. Il revisore può essere sentito dal Consiglio
o dalla Giunta in ordine all'assunzione di variazioni di bilancio e di
storno di fondi.
ART. 46
Controllo di gestione
1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei
controlli interni dell'Ente il regolamento individua metodi, indicatori
e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia,
efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi
ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire
misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica
di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività
amministrativa svolta;
d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato
e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.-
PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
ART. 47
Organizzazione sovracomunale
1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione
con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità
Montana, al fine di coordinare ed organizzare agli stessi i propri servizi
tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.-
CAPO II
FORME COLLABORATIVE
ART. 48
Principio di cooperazione
1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno
o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza
avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso
accordi ed intese di cooperazione.-
ART. 49
Convenzioni
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio
associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune
interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione
di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, attraverso apposite
convenzioni.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi
previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza
assoluta dei componenti.-
ART. 50
Consorzi
1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari,
promuove la istituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire
servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero
per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda
speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i
servizi stessi, previsti nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo
comma del successivo art. 52, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione
degli atti fondamentali all'albo pretorio.
3. Il Consiglio Comunale, ove intenda convenzionarsi con
altro ente, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio
che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo
ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto
compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando
si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità
di servizi attraverso il modulò consortile.-
ART. 51
Unione dei Comuni
1. In attuazione del principio di cui al precedente art.
50 e dei principi di legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio
Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con
le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con obiettivi
di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti
alla collettività.
2. Il Comune può proporre la trasformazione delle
Comunità Montane in unioni di comuni in previsione della fusione
dei comuni costituenti tali enti.-
ART. 52
Accordi di programma
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o
programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione
di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività
di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve
prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi
surrogatori ed, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività
preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano
finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni
dei rapporti fra i soggetti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza
delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle
funzioni attribuite con lo Statuto.-
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 53
Partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione di
cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon
andamento, imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere
forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso
alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette
e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento
nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per
acquisire il parere di
soggetti economici su specifici problemi.-
CAPO I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
ART. 54
Interventi nel procedimento amministrativo
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti
in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi,
tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti
comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può
avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi
di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio
dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione
personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse
categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili
dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile
del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità
o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda
particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione,
provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo,
comunque, altre forme di idonea pubblicazione ed informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione
personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze,
memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla
ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi
sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale
competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e
delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella
premessa dell'atto e può essere preceduto dal contradditorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione
di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per
iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione
e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto
a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che
il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti
intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.-
ART. 55
Petizioni
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva,
agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni
di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 58 determina
la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e
l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone
le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o
dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire alla indicazione
contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo
dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato
ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente
entro giorni 60 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato,
ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo
ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto
della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione
all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento
espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.-
ART. 56
Proposte
1. N. 300 cittadini possono avanzare proposte, per l'adozione
di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi
all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi
interessati e del Segretario, nonchè dell'attestazione relativa
alla copertura finanziaria.
2. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può
giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse
al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è
stata promossa l'iniziativa popolare.-
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
ART. 57
Principi generali
1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e cooperative
attraverso:
a) incentivazione di carattere tecnico - organizzativo o economico
- finanziario;
b) informazioni sui dati di cui è in possesso l'Amministrazione;
c) consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali;
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti
dal Consiglio Comunale.-
ART. 58
Associazioni
1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati
e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano
sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre
effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute
dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse
entra 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.-
ART. 59
Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione
dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti
negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari
servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando:
finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli
organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli
esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti
nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni
di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla
richiesta.-
ART. 60
Incentivazione
1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione,
possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura
finanziaria - patrimoniale che tecnico - professionale e organizzativo.-
ART. 61
Partecipazione alle commissioni
1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni
e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti
di questi ultimi.-
CAPO III
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO
ART. 62
Referendum
1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie
di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni
di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di
tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate
da leggi statali o regionali, su materie che sono già state
oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 50 per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio Comunale;
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti
di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità
organizzative della consultazione.
ART. 63
Effetti del referendum
1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte
del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie
deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei
consiglieri assegnati al Comune.
ART. 64
Diritti di accesso
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la
libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti
che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite
del regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso agli atti che disposizioni
legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione
e quelli esplicitamente individuati nel regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli
atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto
dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio
di copie.-
ART. 65
Diritti di informazione
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali
e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente
articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi
tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio,
anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare
il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile,
completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari,
deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi
interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte
a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra
enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.
26 legge 7 agosto 1990, n. 241.-
TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA
ART. 66
Statuto
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento
comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 300 cittadini
per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto
in articoli. Si applica in tali ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione
delle proposte di iniziativa popolare:
3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi
alla data di esecutività, sono sottoposta forme di pubblicità
che ne consentano l'effettività conoscibilità.-
ART. 67
Regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate
dalla legge o dallo Statuto.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale
sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel
rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati
nel rispetto delle statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni
regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle
materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, ad
1/3 dei consiglieri assegnati ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 60 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati
i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione
all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità
delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè
per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è
divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme
di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità:
Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
ART. 68
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute.
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere
apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti
nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi
e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore
delle nuove disposizioni.
ART. 69
Ordinanze
1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in
applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito
delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni
di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1) devono essere pubblicate
per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle
norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità
di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia,
necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo
in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco le ordinanze sono emanate
da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve
essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata
nelle forme previste al precedente comma terzo.-
ART. 70
Norme transitorie e finali
1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato
agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme
transitorie.
2. Il Consiglio approva i regolamenti previsti dallo Statuto.
Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme
adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili
con la legge e lo Statuto.-