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COMUNE DI
CIVITANOVA DEL SANNIO
( Provincia di Isernia )
 
 

STATUTO COMUNALE
(Art. 59, comma 1 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142)

Approvato con deliberazioni consiliari n. 35 del 02.09.1991 e n. 43 del 25.10.1991

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INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.   1 -   Principi fondamentali
Art.   2 -   Finalità
Art.   3 -   Programmazione e forme di cooperazione
Art.   4 -   Territorio e sede comunale
Art.   5 -   Albo pretorio
Art.   6 -   Denominazione

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I - ORGANI ELETTIVI

Art.   7 -   Organi
Art.   8 -   Consiglio Comunale
Art.   9 -   Competenza ed attribuzioni
Art. 10 -   Sessioni e convocazioni
Art. 11 -   Commissioni
Art. 12 -   Attribuzioni delle commissioni
Art. 13 -   Consiglieri
Art. 14 -   Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 15 -   Gruppi consiliari
Art. 16 -   Giunta Comunale
Art. 17 -   Nomina e prerogative
Art. 18 -   Composizione
Art. 19 -   Funzionamento della Giunta
Art. 20 -   Attribuzioni
Art. 21 -   Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 22 -   Sindaco
Art. 23 -   Attribuzioni di amministrazione
Art. 24 -   Attribuzioni di vigilanza
Art. 25 -   Attribuzioni di organizzazione
Art. 26 -   Vicesindaco

Titolo II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I - Segretario Comunale

Art. 27 -    Principi e criteri fondamentali di gestione
Art. 28 -    Attribuzioni gestionali
Art. 29 -    Attribuzioni consultive
Art. 30 -    Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento
Art. 31 -    Attribuzioni di legalità e garanzia
Art.31/A - Vice Segretario
Art.31/B – Difensore Civico

CAPO II - Uffici

Art. 32 - Principi strutturali ed organizzativi
Art. 33 - Struttura
Art. 34 - Personale

Titolo III - SERVIZI

Art. 35 - Forme di gestione
Art. 36 - Gestione in economia
Art. 37 - Azienda speciale
Art. 38 - Istituzioni
Art. 39 - Il consiglio di amministrazione
Art. 40- Il presidente
Art. 41 - Il direttore
Art. 42 - Nomina e revoca
Art. 43 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Titolo IV - CONTROLLO INTERNO

Art. 44 - Principi e criteri
Art. 45 - Revisore del conto
Art. 46 - Controllo di gestione

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I - Organizzazione territoriale

Art. 47 - Organizzazione sovracomunale

CAPO II - Forme collaborative

Art. 48 - Principio di cooperazione
Art. 49 - Convenzioni
Art. 50 - Consorzi
Art. 51 - Unione di Comuni
Art. 52 - Accordi di programma

Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 53 - Partecipazione

CAPO I - Iniziativa politica ed amministrativa

Art. 54 - Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 55 - Petizioni
Art. 56 - Proposte

CAPO II - Associazionismo e partecipazione

Art. 57 - Principi generali
Art. 58 - Associazioni
Art. 59 - Organismi di partecipazione
Art. 60 - Incentivazione
Art. 61 - Partecipazione alle commissioni

CAPO III - Referendum - Diritti di accesso

Art. 62 - Referendum
Art. 63 - Effetti del referendum
Art. 64 - Diritti di accesso
Art. 65 - Diritto di informazione

Titolo III - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 66 - Statuto
Art. 67 - Regolamenti
Art. 68 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Art. 69 - Ordinanze
Art. 70 - Norme transitorie e finali
 
 

STATUTO COMUNALE

ELEMENTI COSTITUTIVI
 

ART. 1
Principi generali

 1. Il Comune di Civitanova del Sannio è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della Legge  Generale dello Stato.
 2.  L'autogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.-
 
 

ART. 2
Finalità

 1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
 2.  Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione.-
 3.  La sfera del governo del Comune è costituita dall'ambiente territoriale degli interessi.
 4.  Il Comune ispira la propria attività ai seguenti criteri e principi:
 a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualifica della vita.
 
 

ART. 3
Programmazione e forma di cooperazione

 1.  Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
 2.  Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Molise, e degli altri enti minori, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
 3.  I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
 4. Al fine di perseguire una migliore qualità di servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.
 5.  Nell'ambito del servizio di assistenza agli anziani, il Comune potrà costituire una Consulta Comunale per gli anziani, con il compito di esprimere pareri ed avanzare proposte riguardanti gli anziani. La Consulta opererà in osservanza dell'apposito regolamento.

ART. 4
Territorio e sede comunale

 1.  La circoscrizione del Comune è costituita da un centro urbano e da agglomerati, storicamente riconosciuti dalla comunità.
 2.  Il territorio del Comune si estende per Kmq. 55,92 e confina con i Comuni di: Sessano del Molise - Pescolanciano - Chiauci - Pietrabbondante - Schiavi d'Abruzzo - Salcito - Bagnoli del Trigno - Duronia -  Frosolone - Poggio Sannita.
 3.  Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro urbano che è capoluogo.
 4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
 5.  La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio.
 
 

ART. 5
Albo pretorio

 1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
 2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
 3.  Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un dipendente comunale e, su attestazione di questo ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
 
 

ART. 6
Denominazione

 1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "CIVITANOVA DEL SANNIO".-
 
 

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

ART. 7
Organi

 1.  Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.-
 
 

ART. 8
Consiglio Comunale

 1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.
 2.  Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.-
 
 

ART. 9
Competenze ed attribuzioni

 1.  Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
 2.  Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
 3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
 4.  Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla azione da svolgere.
 5.  Ispira la propria azione al principio di solidarietà.-
 
 

ART. 10
Sessioni e convocazioni

 1.  L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
 2.  Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni previste dall'art. 32/2 lettera b) della legge 142/90.
 3.  Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
 4. Le votazioni hanno luogo in forma palese, salvo i casi in cui il Consiglio decida di procedere in forma segreta ed in quelli previsti dal comma 2 dell'art. 21.
 5.  Le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti. Per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonchè per quelle di costituzione dei mutui, é richiesta, invece, la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
 6.  Gli adempimenti previsti dal 3° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Vice Sindaco.
 
 

ART. 11
Commissioni









 1.  Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni  permanenti, temporanee o speciali.
 2.  Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
 3.  Le commissioni  possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
 4.  Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.-
 
 

ART. 12
Attribuzioni delle commissioni









 1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.  2.  Compito delle commissioni temporanee  e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
 3.  Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte;
 - le commissioni sono presiedute dal Sindaco o suo delegato.
 
 

ART. 13
Consiglieri

 1.  La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
 2.  Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero dei voti addizionando ai voti di lista i voti di preferenza.
 3.  Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Consiglio, che provvede alla surroga entro 20 giorni. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano della presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione.
 
 

ART. 14
Diritti e doveri dei consiglieri

 1.  Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
 2.  Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.-
 
 

ART. 15
Gruppi consiliari

 1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more di designazione, i capi gruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
 2.  Il regolamento può prevedere la conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni.
 3.  la comunicazione delle deliberazioni, da effettuarsi ai capi gruppo ai sensi dell'art. 45, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 verrà eseguita presso la sede comunale.
 
 

ART. 16
Giunta Comunale

 1.  La Giunta è l'organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune.
 2.  Impronta la propria attività ai principi della collegialità, trasparenza e della efficienza.
 3.  Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.-
 
 

ART. 17
Nomine e prerogative

 1.  Gli assessori vengono prescelti e nominati dal Sindaco il quale individua fra essi il Vice Sindaco dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
 2.  Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinate dalla legge.
 3.  Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal comma 2°, non possono contemporaneamente far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i parti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.
 4.  In caso di dimissioni, impedimento permane, rimozione, decadenza o recesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

 Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
 
 

ART. 18
Composizione

 1.     La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) assessori, compreso il Vice Sindaco.
 2.  N. 2 Assessori potranno essere nominati tra cittadini non consiglieri, purchè eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
 3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
 
 

ART. 19
Funzionamento della Giunta

 1.  La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
 2.  Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
 
 

ART. 20
Attribuzioni

 1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonchè tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
 2.  La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica gli scopi e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
 
 

ART21
Deliberazioni degli organi collegiali

 1.  Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranza e speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.
 2.  Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi scolta.
 3.  Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. nel caso debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamento su "persone" il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
 4.  L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
 5.  I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.-
 
 

ART22
Sindaco

 1.  Il Sindaco è il capo del Governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.
 2.  Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.
 3.  La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.
 4.  Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
 
 

ART23
Attribuzioni di amministrazione

 1.  Il Sindaco:
 a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
 c) coordina l'attività dei singoli assessori;
 d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 f) ha facoltà di delega;
 g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti o dalla legge;
 h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 l) adotta ordinanze ordinarie;
 m) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;
 n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la Giunta;
 o) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori, trasmettendo copia del provvedimento al Segretario e comunicandolo al Consiglio nella prima seduta utile.-
 
 

ART24
Attribuzioni di vigilanza

 1.  Il Sindaco:
 a) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 d) può disporre l'acquisizione degli atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
 e) collabora con il revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
 f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.-
 
 

ART25
Attribuzioni di organizzazione

 1.  Il Sindaco:
 a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento;
 b) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
 e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori (e/o a consiglieri comunali),
 f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori ed al Segretario Comunale;
 g)   risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.-
 
 

ART26
Vicesindaco

 1.  Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo di quest'ultimo, nonchè nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione.
 2.  Nell'ipotesi di simultanea assenza o impedimento del Sindaco o del Vicesindaco, le funzioni vengono svolte dall’assessore più anziano d’età.-
 
 

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE
 
 

ART27
Principi e criteri fondamentali di gestione

 1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della destinazione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale, che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
 2.  Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina  lo stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico - amministrativa degli uffici e dei servizi.
 3.  Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà i iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultati. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
 4.  Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.-
 
 

ART28
Attribuzioni gestionali

 1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonchè degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
 2.  In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
 a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
 c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni di Giunta;
 d) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
 e) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni nonché di quelli attribuitigli dalle disposizioni vigenti;
 f) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposti.
 
 

ART29
Funzioni ed attribuzioni consultive

 1.  Il Segretario, fermo restando le competenze di cui all'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione e nel rispetto delle direttive del Sindaco svolge funzioni di collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento, direzione complessiva, vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento dell'Ente presso cui presta servizio e concorre all'imparzialità della azione amministrativa.
 2.  Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi dell'Ente e ne cura la verbalizzazione.
 3.  Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli consiglieri.
 4.  Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.
 5.  Al Segretario, in relazione alle attribuzioni di funzioni previste dalla citata legge n. 142 del 1990 e dalle norme sulla dirigenza statale, nonchè da altre norme legislative, statutarie e regolamentari, compete:
 a) la responsabilità della fase istruttoria dell'attività amministrativa dell'Ente;
 b)  promuove l'attuazione dei provvedimenti;
 c)  il potere di organizzazione in materia di gare, procedure d'appalto, concorsi;
 d) la potestà di rogare contratti ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nei quali l'Ente è parte, ha interesse o è destinatario;
 e)  la funzione certificativa, le iniziative atte ad assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti, nonchè le informazioni sull'attività dell'Ente ed il migliore utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;
 f) l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna per le esplicazioni delle proprie competenze;
 6.  Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.
7. In  coerenza  con  gli  obiettivi,  programmi  e  direttive  di  cui al comma 1, il Segretario
 svolge attività di carattere organizzatorio e provvedimentale. L'istruttoria delle deliberazioni si conclude con il parere.-
 
 

ART30
Attribuzione di sovraintendenza - Direzione - Coordinamento.

 1.  Il Segretario Comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
 2.  Propone le missioni, le prestazioni straordinarie, ed autorizza i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
 3.  Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
 4.  Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.-
 
 

ART31
Attribuzioni di legalità e garanzia

 1.  Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione.
 2.  Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.
 3.  Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
 4.  Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.
 5.  Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del dipendente comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.-
 
 

ART31/A
Vice – Segretario

 1. E’ istituita la figura del Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza od impedimento.
 2. Con apposito regolamento viene stabilita la nomina e le funzioni.
 
 

ART31/B
Difensore Civico

Attribuzioni

1. A  garanzia   dell’imparzialità  e  del  buon  andamento  dell’Amministrazione  comunale
è istituito  l’ufficio individuale del Difensore civico.
2. Il Difensore civico  svolge le seguenti funzioni:
a) raccoglie  e verifica le segnalazioni di cittadini , ovvero di Enti ed Associazioni in ordine
ad eventuali  abusi, disfunzioni, carenze e ritardi  dell’Amministrazione e le trasmette agli uffici competenti;
b) propone  interventi  finalizzati   a rimuovere  i  fattori  strutturali,  organizzativi, tecnici e
professionali che limitano l’esercizio  dei diritti previsti dalla legge.
3. Il   difensore  civico  ha  diritto  di   ottenere   dagli   uffici   del   Comune ,  degli  Enti  e
delle aziende dipendenti copia di atti e documenti , nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
4. Il   funzionario   che   impedisca   o   ritardi  l’espletamento  delle  funzioni del Difensore
civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Nomina

1. Il   Difensore   civico   è   scelto   dal  Consiglio  comunale,  a  scrutinio  segreto,  con  la
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Se  dopo  due  votazioni,  espletate  in  sedute  successive,  nessun  candidato  ottiene   la predetta maggioranza, si procede ad ulteriore votazione ed è proclamato eletto  chi riporta la maggioranza assoluta di voti dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il  Difensore  civico, prima di assumere le funzioni, presta giuramento  davanti al Sindaco con la formula di rito.
4. Il  Consiglio  comunale  è  convocato  almeno  novanta  giorni  prima  della scadenza del mandato del Difensore civico per la nomina del successore. In caso di vacanza  dell’incarico, la convocazione  deve avvenire  entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere  convocato  entro trenta giorni  dall’approvazione  del regolamento di cui all’art. 61 del presente Statuto.

Requisiti

1. Il  Difensore  civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione  ed esperienza ,  diano la
massima garanzia di indipendenza ,  obiettività,  serenità di giudizio, imparzialità, competenza giuridico - amministrativa e riconosciuta moralità.
2. Non possono essere nominati:
a) coloro che sono ineleggibili o incompatibili alla carica di consigliere comunale;
b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;
d) gli  amministratori  di Enti o azienda dipendente dal Comune, della Comunità Montana e
della USL;
e) coloro  che  hanno  incarichi  direttivi  o  esecutivi  in  sedi  di  partito  politico  o  di
organizzazioni sindacali di categoria;
f) i candidati compreso nelle liste dell’ultima consultazione elettorale amministrativa.

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Le funzioni di Difensore civico hanno una durata pari a quella del Consiglio comunale.
2. In  caso  di  perdita  dei  predetti   requisiti,  la  decadenza  è  pronunciata   dal  Consiglio
comunale, d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla data assegnata all’interessato per le controdeduzioni.
3. Il  Difensore civico può essere revocato, per gravi e comprovati motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, con voto segreto del Consiglio comunale adottato con le stesse modalità con cui è stato eletto.

Sede. Dotazione organica, indennità

1. L’ufficio del Difensore civico ha sede presso la casa comunale.
2. Al Difensore civico compete un’indennità di carica nella  misura  stabilita  dal  Consiglio
Comunale.

Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore civico , oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato
l’azione, invia:
a) relazioni  dettagliate  al  Sindaco  su  argomenti  di  rilievo  o  nei  casi  in  cui  ritenga di
riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici e nell’espletamento dei servizi,
b) relazione  annuale,  entro  il  31  marzo  di ogni anno, al Consiglio comunale, sull’attività
svolta nel precedente anno solare.

Modalità e procedure d’intervento

1. Il  regolamento  disciplina  l’organizzazione  dell’ufficio,  le  modalità   e   le   procedure
d’intervento del Difensore civico.
 
 

CAPO II
 

UFFICI
 

ART32
Principi strutturali ed organizzativi

 1. L'Amministrazione del Comune sia attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivi e per programmi;
 b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'appartato;
 c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
 2.  Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
 
 

ART33
Struttura

 1.  L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
 
 

ART34
Personale

 1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
 2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
 3.  Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 a) struttura organizzativo - funzionale;
 b) dotazione organica;
 c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 d) diritti, doveri e sanzioni;
 e) modalità organizzative della commissione di disciplina.-
 
 

TITOLO III
 

SERVIZI
 

ART35
Forme di gestione

 1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi a scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
 2.  La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
 3.  Per i servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
 4.  Nell'organizzazione dei servizi, devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
 5.  Nella società per azioni a prevalente capitale pubblico, il Comune dovrà valutare la possibilità della partecipazione di soggetti pubblici di imprese private e di società cooperative.
 6.  Nella disciplina della istituzione, il Comune dovrà prevedere la possibilità di raccordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.
Il Consiglio Comunale delega alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consente di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.-
 
 

ART36
Gestione in economia










 1.  L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.-
 
 

ART37
Azienda speciale

 1.  Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
 2.  L'ordinamento ed il funzionamento di aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
 3.  Il Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbaino i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.-
 
 

ART38
Istituzione

 1.  Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività della istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
 2.  Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
 3.  Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritti privato, nonchè a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
 4.  Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
 5.  Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.-
 
 

ART. 39
Il Consiglio di Amministrazione

 1.  Il Consiglio di Amministrazione ed il presidente della istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
 2.  Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonchè le modalità di funzionamento dell'organo.
 3.  Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
 
 

ART. 40
Il presidente

 1. Il presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in casso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
 
 

ART41
Il direttore

 1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.
 2.  Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.-
 
 

ART42
Nomina e revoca

 1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base, di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
 2.  Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
 3.  Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.-
 
 

ART43
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.-
 
 

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO
 

ART44
Principi e criteri

 1.  Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili, dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
 2.L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico - finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
 3.  Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, si proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
 4.  Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.-
 
 

ART45
Revisore del conto

 1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
 2.  Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci della S.p.A.
 3.  Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
 4.  Il revisore può essere sentito dal Consiglio o dalla Giunta in ordine all'assunzione di variazioni di bilancio e di storno di fondi.
 
 

ART46
Controllo di gestione

 1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
 2.  La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.-
 
 

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
 

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
 

ART47
Organizzazione sovracomunale

 1.  Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.-
 
 

CAPO II

FORME COLLABORATIVE
 

ART48
Principio di cooperazione

 1.  L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.-
 
 

ART49
Convenzioni

 1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, attraverso apposite convenzioni.
 2.  Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.-
 
 

ART50
Consorzi

 1.  Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la istituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsti nell'articolo precedente.
 2.  La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del successivo art. 52, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali all'albo pretorio.
 3.  Il Consiglio Comunale, ove intenda convenzionarsi con altro ente, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
 4.  Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulò consortile.-
 
 

ART51
Unione dei Comuni

 1.  In attuazione del principio di cui al precedente art. 50 e dei principi di legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con obiettivi di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
 2.  Il Comune può proporre la trasformazione delle Comunità Montane in unioni di comuni in previsione della fusione dei comuni costituenti tali enti.-
 
 

ART52
Accordi di programma

 1.  Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
 2.  L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra i soggetti coinvolti;
 c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
 3.  Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.-
 
 

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE
 

ART53
Partecipazione

 1.  Il Comune garantisce e promuove la partecipazione di cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, imparzialità e la trasparenza.
 2.  Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
 3.  Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di
soggetti economici su specifici problemi.-
 
 

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
 
 

ART54
Interventi nel procedimento amministrativo

 1.  I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
 2.  La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
 3.  Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
 4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
 5.  Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione ed informazione.
 6.  Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
 7.  Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
 8.  Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto dal contradditorio orale.
 9.  Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
 10.  I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
 11.  La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.-
 
 

ART55
Petizioni

 1.  Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
 2.  Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 58 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire alla indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
 3.  La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.
 4.  Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
 5.  La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.-
 
 

ART56
Proposte

 1.  N. 300 cittadini possono avanzare proposte, per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonchè dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
 2.  Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.-
 
 

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
 

ART57
Principi generali

 1.  Il Comune valorizza le autonome forme associative e cooperative attraverso:
 a) incentivazione di carattere tecnico - organizzativo o economico - finanziario;
 b) informazioni sui dati di cui è in possesso l'Amministrazione;
 c) consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali;
 2.  I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.-
 
 

ART58
Associazioni

 1.  La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
 2.  Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entra 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.-
 
 

ART59
Organismi di partecipazione

 1.  Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
 2.  L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
 3.  Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.-
 
 

ART60
Incentivazione

 1.  Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale che tecnico - professionale e organizzativo.-
 
 

ART61
Partecipazione alle commissioni

 1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.-
 
 

CAPO III

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO
 

ART62
Referendum

 1.  Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
 2.  Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o  regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
 3.  Soggetti promotori del referendum possono essere:
 a) il 50 per cento del corpo elettorale;
 b) il Consiglio Comunale;
 4.  Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
 
 

ART63
Effetti del referendum

 1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
 2.  Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
 
 

ART64
Diritti di accesso

 1.  Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite del regolamento.
 2.  Sono sottratti al diritto di accesso agli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati nel regolamento.
 3.  Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.-
 
 

ART. 65
Diritti di informazione

 1.  Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
 2.  L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
 3.  L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
 4.  La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
 5.  Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.-
 
 

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA
 

ART66
Statuto

 1.  Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
 2.  E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 300 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tali ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare:
 3.  Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposta forme di pubblicità che ne consentano l'effettività conoscibilità.-
 
 

ART67
Regolamenti

 1.  Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto.
 2.  Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
 3.  Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
 4.  L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, ad 1/3 dei consiglieri assegnati ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del presente Statuto.
 5.  Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
 6.  I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità: Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
 
 

ART68
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute.

 1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
 
 

ART69
Ordinanze

 1.  Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
 2.  Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
 3.  Le ordinanze di cui al comma 1) devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.
 4.  Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
 5.  In caso di assenza del Sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
 6.  Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.-
 
 

ART70
Norme transitorie e finali

 1.  Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
 2.  Il Consiglio approva i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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