IL RICORSO
Contro gli avvisi di
liquidazione ed accertamento è ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione
tributaria provinciale competente, che è quella nella cui circoscrizione ha
sede il Comune che ha emesso il procedimento.
Per gli atti del Comune di Civitanova del Sannio è competente in primo grado la
Commissione Tributaria Provinciale di Isernia, con sede in Via Libero
Testa (palazzo Gamberale) 86170 Isernia.
La disciplina processuale è contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni, che è stato emanato dal Governo in attuazione della delega contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Il ricorso è uno strumento che:
Queste regole sono:
a) requisiti formali:
b) requisiti sostanziali, e cioè il ricorso deve contenere:
Qualora manchi o sia assolutamente incerto uno degli elementi indicati, ad eccezione del codice fiscale, il ricorso è inammissibile (art. 18, 4 comma del D.Lgs 546/92).
Il ricorso può essere proposto, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs n. 546/92, contro:
Iter del ricorso
a) I termini per la presentazione del ricorso sono perentori, e quindi inderogabili:
Ai sensi della Legge 07.10.1969 n. 742 il termine per impugnare è sospeso dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, e pertanto riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
b) Successivamente, entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso, copia del ricorso deve essere depositata di persona dal ricorrente presso la Commissione Tributaria Provinciale (costituzione in giudizio del ricorrente).
N.B. in caso di spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale o di consegna diretta all'Ente impositore, il ricorrente al momento di depositare la copia del ricorso presso la Commissione Tributaria deve attestare che la copia è conforme all'originale spedito o consegnato; in mancanza di tale attestazione il ricorso può essere dichiarato inammissibile (art. 22, 3 comma D.Lgs 546/92).
c) Entro 60 giorni dalla data in cui il ricorso è stato notificato il comune si costituisce in giudizio mediante deposito presso la segreteria della commissione del fascicolo contenente le controdeduzioni ( espone tutte le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui si intende avvalersi). Ai sensi dell'articolo n. 23, comma 3, del D.Lgs n. 546/92 in sede di costituzione in giudizio l'ente locale indicherà:
Capacità di stare in giudizio
Il comune sta in giudizio nella persona del Sindaco, che ai
sensi dell'articolo 36 della legge 08/06/1992 n. 142 ha la rappresentanza
dell'ente.
Il Sindaco ha facoltà di delegare, con procura speciale o generale, un
dipendente in possesso dei requisiti per compiere atti esterni per conto
dell'amministrazione.
d) La segreteria della commissione iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo inserendovi il fascicolo del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.
e) Il presidente della commissione tributaria assegna il ricorso ad una delle sezioni; i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengono assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.
f) Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso.
Egli ove sussistono i presupposti dichiarare:
i) Il presidente scaduti i termini per la costituzione delle parti fissa la trattazione della controversia e nomina il relatore.
j) La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno 30 giorni liberi prima.
k) Le parti possono:
Si puntualizza:
l) Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio, quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre 30 giorni.
m) La sentenza deve contenere:
n) La sentenza pubblicata, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro 30 giorni dalla data della deliberazione (trattai peraltro di termine non perentorio). Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e data. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro 10 giorni dal deposito.
o) Il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è
Anche i predetti termini che decorrono rispettivamente dalla data della notificazione o della pubblicazione sono soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali previsti dalla legge 7.10.1969, n. 742. :
p) I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono: l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione. L'appello si propone alla Commissione Tributaria Regionale nelle stesse forme del ricorso, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. La procedura è simile a quella esaminata per il ricorso (art. 52 - 61 del D.Lgs 546/92).
Sospensione dell'atto impugnato
Il ricorrente, ai sensi dell'art. 47 della D.Lgs n. 546 del
31/12/1992, se nell'atto impugnato può derivagli un danno grave ed
irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la
sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel
ricorso o con atto separato notificato alle parti e depositato in segreteria.
Nel caso in cui il contribuente non chieda la sospensione dell'atto, dovrà
effettuare il pagamento degli avvisi notificati, anche se in attesa della
sentenza del ricorso. Se il ricorso viene poi accolto, il tributo corrisposto in
eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria
provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere
rimborsato d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Il
diritto al rimborso nasce al momento in cui è stato definitivamente accertato
il diritto al rimborso (quindi si dovrà attendere che la sentenza, di 1° o 2°
grado, sia passata in giudicato ossia non sia più oggetto d'impugnazione
ordinaria).